Una delle domande che mi vengono poste più di frequente è questa: “Ho inventato un software, una app da scaricare sul cellulare, la posso brevettare?”.

Brevettare un’applicazione, ovvero un software applicativo, è possibile soltanto quando realizza un effetto tecnico. Il brevetto può essere concesso ad ogni invenzione, in ogni campo della tecnologia, a condizione che essa sia nuova, abbia un carattere inventivo ed applicabilità industriale. Ma è necessario un ulteriore importante requisito. Affinché si possa parlare di invenzione è necessario che essa abbia un “carattere tecnico”.

Cosa significa avere un carattere tecnico?

Deve trattarsi di un software che si propone di risolvere un problema tecnico (ad esempio migliorare le prestazioni di frenata di un’automobile) ed offrire una soluzione che abbia degli elementi tecnici tali da consentire di ottenere un effetto tecnico (ad esempio l’ottimizzazione della frenata). La legge stabilisce che un software è brevettabile se ha carattere tecnico, derivabile da un effetto tecnico, ottenuto dal funzionamento del software che va oltre la normale semplice fisica interazione tra il software e la macchina (Normativa di riferimento cfr. T1173/97).

Ti faccio alcuni esempi di cosa si può e di cosa non si può brevettare.

Cosa si può brevettare?

  • Si può brevettare un programma che controlla e gestisce un altiforno in un impianto industriale, oppure un software che ottimizza la memoria interna di un computer.
  • Può essere brevettato un software che controlla il sistema frenante di un’automobile oppure un processo industriale od un sistema di comunicazione a distanza.
  • Si può brevettare un’applicazione che consenta di controllare dal telefono l’allarme della propria casa, il sistema di riscaldamento, l’impianto audio, ecc…
  • Si può brevettare un’applicazione software che riduce il rumore di fondo di una registrazione audio, si può brevettare un traduttore automatico, oppure un software che permetta il funzionamento di un navigatore GPS.
  • E’ brevettabile anche il software che fa funzionare il touch screen di un telefono cellulare o quello che gestisce i consumi energetici di un’autovettura.

Cosa non si può brevettare?

  • Non si può brevettare un programma che esegue dei calcoli o un gestionale; di solito, esso non è brevettabile se si limita a gestire ed elaborare delle informazioni senza produrre alcun effetto tecnico.
  • Non si può brevettare un’applicazione che aiuti ad organizzare meglio i compiti della giornata, a compilare la lista della spesa, a organizzare e gestire la dieta perché non producono alcun effetto tecnico.

Se la mia app (o il mio software) non è brevettabile, cosa posso fare?

Se la mia invenzione non è tutelabile attraverso il brevetto può sempre essere tutelata attraverso il marchio registrato oppure attraverso il copyright, ossia il diritto d’autore previsto da una specifica legge.

Differenze tra brevetto e copyright (diritto d’autore)

Il diritto d’autore tutela un programma come un’opera letteraria, per il modo in cui è scritto. In particolare, l’art. 2 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518, che ha attuato la Direttiva Europea 91/250/CEE, indica nell’elenco delle opere protette:

  • I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Con il brevetto invece si tutela il programma che presenta un effetto tecnico, come metodo ossia dal punto di vista della sequenza logica delle fasi che esegue, siano esse espresse in forma logica o come algoritmo.

Un brevetto di software si deposita nelle stesse forme di un comune brevetto, tuttavia, preparare la documentazione tecnica necessaria per depositare un brevetto di software è un’operazione molto complessa perchè una descrizione sbagliata o una errata formulazione delle rivendicazioni può determinare l’impossibilità di ottenere il brevetto.

Il limite della brevettabilità in materia di software è talmente sottile che la stesura del testo presenta sempre grandi difficoltà e forti rischi, per questo è necessario affidarsi ad un esperto.

Quanto dura la protezione?

Mentre il marchio registrato e il brevetto hanno una durata iniziale di 10 anni che può essere rinnovata alla sua scadenza di dieci anni in dieci anni pagando le tasse di rinnovo, il diritto d’autore sul programma, al pari delle altre opere protette dalla legge sul diritto d’autore, dura per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte.

Chi è il titolare del diritto?

Altra differenza importante è che il marchio registrato e il brevetto possono essere registrati (e quindi appartenere) sia ad una persona fisica sia ad una società.

Al contrario, per il diritto d’autore (copyright) la regola generale è che titolare del diritto d’autore sul software, è colui che lo ha creato. Può essere autore solo la persona fisica, o il gruppo di persone, che hanno materialmente creato il programma e mai una società o un’impresa che può comunque acquistarne i diritti.

Ci sono però alcuni casi in cui l’autore del programma non diventa titolare del programma a causa del tipo di rapporto che ha dato origine al programma stesso. Ad esempio, il software realizzato da un lavoratore dipendente diventa di proprietà del datore di lavoro, salvo patto contrario. E ancora, il software realizzato per conto di una Pubblica Amministrazione diventa di proprietà della PA.

Invece, nel caso in cui il software sia stato realizzato su commissione, cioè dietro specifico incarico, la legge non disciplina espressamente chi sia il titolare dei diritti economici sul programma che verrà realizzato, per cui è buona regola disciplinare questo aspetto mediante appositi contratti.

Il territorio in cui depositare il software

Prima di depositare la domanda di brevetto, è importante decidere quale tutela dare alla mia invenzione a livello geografico. Voglio depositare la domanda in Italia? In Europa? O in altri Paesi del mondo?

Il software è protetto in base alla legge nazionale dello stato in cui viene prodotto o distribuito.

La normativa europea è armonizzata ma possono esserci differenze applicative che devono essere valutate caso per caso.

A maggior ragione dicasi per gli stati fuori dall’Unione Europea; anche se il riconoscimento della tutela del software è applicato in moltissimi stati è comunque opportuno esaminare in concreto volta per volta la normativa locale prima di depositare la domanda di registrazione.

Le stesse considerazioni valgono anche nel caso di deposito di marchio registrato.

I Contributi Euipo 2022

A gennaio 2022 la Commissione Europea ha varato un nuovo bando di aiuti per la valorizzazione della proprietà intellettuale delle PMI aventi sede nella UE. Per snellire i tempi di accesso ai fondi, la Commissione europea ha devoluto interamente la gestione del bando all’Euipo (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) e quindi sarà a questo ufficio che bisognerà presentare la domanda e sempre lo stesso ufficio gestirà l’intero iter.

A chi è rivolta la misura e in cosa consiste?

La misura è rivolta a tutte le piccole e medie imprese con sede in uno degli stati della UE e può essere presentata dal titolare dell’azienda o da un suo dipendente o da un rappresentante.

La misura consiste nel rimborso dal 50% al 75% delle tasse di deposito di marchi, disegni e brevetti sotto forma di voucher.

La misura è interessante per il deposito di marchi e disegni europei e internazionali (75%) mentre è inferiore per il deposito, ad esempio, di una domanda di brevetto italiano (50%).

Vi ricordo che il bando sarà attivo dal 10 gennaio 2022 al 16 dicembre 2022, salvo esaurimenti fondi.

Avv. Alessia Pozzati


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