Cos’è un software?

Il software è l’insieme delle procedure e delle istruzioni in un sistema di elaborazioni dati. I software possono essere sistemi operativi, ma anche videogiochi e applicazioni.

Il software integra in sé più componenti, tra cui il programma, algoritmo, librerie, ecc….

Spesso i termini software e programma vengono utilizzati come sinonimi invece non lo sono; il programma è l’insieme delle istruzioni che vengono date alla macchina per risolvere un problema (esempio, il programma si avvia quando si accende il computer).

Altre componenti del software sono i dati, le librerie.

E poi c’è l’algoritmo, che è l’insieme dei “passi” che compongono lo schema che porta ad una soluzione. L’algoritmo per essere definito tale deve avere una fine e la soluzione deve essere univoca. Mentre i passi che lo compongono devono essere elementari, cioè a loro volta non ulteriormente scomponibili.

Diritto d’Autore e Diritto Industriale. Come viene tutelato il software in Italia?

L’ordinamento italiano inserisce i software nella categoria delle opere protette dal diritto d’autore, ma in alcuni casi i software rientrano nella categoria delle invenzioni, quindi protetti dal diritto industriale.

I software sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore in quanto ritenuti opere dell’ingegno a carattere creativo.

In particolare, sia in Italia con la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) sia a livello internazionale con l’accordo TRIPs, il software nei suoi codici sorgente e codici oggetto viene equiparato alle opere letterarie. Di conseguenza, per godere della protezione del diritto d’autore il software deve essere originale rispetto ad altri software preesistenti.
La protezione del software nasce automaticamente con la sua creazione e i diritti che si acquisiscono sono di due tipi: morali e patrimoniali.

Il diritto morale è inalienabile, mentre i diritti patrimoniali possono essere trasferiti e consistono essenzialmente nei diritti di utilizzazione economica come, ad esempio, il diritto di pubblicare, di diffondere, di replicare, di commercializzare il software.

Tali diritti vengono riconosciuti all’autore del software, cioè a chi ha creato il programma; se però l’autore è un lavoratore dipendente che ha creato il software nell’ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro o al committente.
Il software può essere depositato presso il pubblico registro per il software istituito presso la SIAE. La registrazione sul pubblico registro del software vale come prova dell’esistenza del programma e di chi ne sia l’autore che gode di non pochi diritti.

I diritti dell’autore del software

L’autore del software gode di una serie di diritti, trai i quali si possono citare a titolo di esempio:

  • il diritto di paternità dell’opera, inalienabile
  • il copyright software che invece è un diritto disponibile
  • il diritto di essere menzionato come autore in ogni momento, a meno che non ne abbia fatta espressa rinuncia

Rientrano invece nei diritti patrimoniali sul software ad esempio:

  • riproduzione
  • traduzione in altro linguaggio elettronico
  • adattamento
  • modificazione
  • miglioramenti

Per ognuna di queste operazioni sul software, deve essere richiesta autorizzazione allo sviluppatore del software che stipulerà con il richiedente un apposito contratto di licenza. Il software è tutelato dalla legge sul diritto d’autore quando è originale e creativo. Quindi deve essere un’opera autonoma, non derivata o non contraffatta. Poiché i software necessitano di continuo aggiornamento, viene fatta una valutazione tecnica caso per caso per verificare se il software è un’opera autonoma o derivata.

Il brevetto di software

Il brevetto protegge la funzionalità del software ossia il modo in cui esso funziona e il risultato a cui porta, a prescindere dalla forma del codice.

La tutela del brevetto è sicuramente più forte rispetto alla tutela del diritto d’autore quando si tratta di proteggere il software dalla copia o dalla contraffazione. Sicuramente è una tutela più completa, ma il software per poter essere brevettato deve avere dei requisiti ben precisi. Esso deve rappresentare un contributo tecnico, ovvero un contributo allo stato dell’arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia. Va da sé quindi che più componenti proteggo, più sono tutelato.

Chi è “il proprietario” del software?

Il principio generale è quello per cui il diritto d’autore sul software spetta allo sviluppatore.

Quando è stato sviluppato dal dipendente nell’ambito del suo lavoro sia il diritto di paternità dell’opera sia i diritti patrimoniali che ne derivano, spettano al titolare dell’azienda.

La legge, tuttavia, non disciplina il caso molto frequente in cui lo sviluppatore sia un libero professionista, un’azienda che realizza il software su richiesta di un committente.

In questo caso è sempre opportuno regolare i rapporti con un apposito contratto e disciplinare la proprietà intellettuale del software nel contratto sviluppo software. Attraverso il contratto, lo sviluppatore potrà puntualizzare il fatto che rimarrà comunque titolare del diritto di paternità sul software, che potrà rivendicare in qualsiasi momento, potrà definire i limiti di sfruttamento economico da parte del committente, può ad esempio stabilire il divieto di modifica del programma, ma non può inserire dei limiti tali da impedire l’uso del software stesso. Infatti, se nel contratto fossero previste delle clausole limitative del corretto utilizzo del software esse sarebbero nulle.

Diversamente, poiché la legge nulla dice, il rischio è che la posizione dello sviluppatore libero professionista venga equiparata a quella del dipendente. E’ sempre meglio quindi farsi assistere da un professionista sia nella redazione di un contratto di creazione di software su committenza, sia nella redazione di un contratto di licenza d’uso del software.

Avv. Alessia Pozzati

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