Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.

Il Tribunale di Avellino, con la sentenza del 29 giugno 2021 ha così deciso: 

Nell’ambito di un contratto di fornitura concernente l’allestimento di un’attività di ristorazione, lo scoppio della pandemia di Covid-19, unitamente alle misure di contenimento adottate dal Governo, costituisce evento straordinario e imprevedibile che consente all’impresa di ristorazione di invocare la risoluzione del contratto – non ancora eseguito – per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 c.c.”.

IL CASO

Due società stipulavano un contratto di fornitura per il quale la società A (appaltatrice o venditrice) si impegnava a fornire alla società B (committente o acquirente) gli arredi e l’allestimento necessario per avviare un’attività commerciale di ristorazione. I lavori dovevano iniziare nei primi giorni di marzo 2020, ma – a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19 e dell’introduzione delle misure restrittive del Governo – la fornitura non ebbe luogo. La società destinataria dell’allestimento, infatti, si era vista costretta a risolvere consensualmente con il locatore il contratto di locazione dell’immobile da destinarsi all’attività di ristorante.

La società B aveva però versato a titolo di acconto sul prezzo della fornitura l’importo di oltre € 36.000 e quindi agisce dunque in giudizio contro la società A per ottenere la restituzione della somma.

La società B presenta quindi una domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, facendo leva sulla pandemia di Covid-19.

L’art. 1467 comma 1 c.c. prevede che:

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”.

Presupposto dunque della risoluzione è un avvenimento straordinario e imprevedibile. Secondo la Corte di Cassazione (19 ottobre 2006, n. 22396), l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, ai sensi dell’art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall’altro, la riconducibilità dell’eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari e imprevedibili che non rientrano nell’ambito del normale rischio contrattuale. Per il Tribunale di Avellino la pandemia configura un evento straordinario e imprevedibile, che supera i confini di una semplice congiuntura economica sfavorevole. Pertanto, l’evento “pandemia” può essere invocato come causa di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Avellino accoglie la domanda del ricorrente e dichiara risolto il contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta. In conseguenza della risoluzione, l’acconto versato dal committente deve essere restituito dalla società A alla società B.

Avv. Alessia Pozzati

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