Il caso
Lo Studio ha seguito un ex-marito al quale veniva notificato dalla ex-moglie il ricorso ex art. 156 c.c. avanti il Tribunale di Brescia, affinché l’Inps corrispondesse direttamente alla donna la Naspi destinata all’ex-marito al fine del mantenimento. Ricostruiamo di seguito la vicenda.
Nel verbale di separazione l’ex-marito si impegnava a versare alla ex-moglie una somma mensile, poiché all’epoca della separazione la signora – che nella sua vita aveva sempre precedentemente lavorato – risultava disoccupata, mentre l’ex-marito aveva un reddito da lavoro dipendente. L’impegno di versare questa somma mensile da parte dell’ex-marito veniva assunto esclusivamente a titolo di liberalità, cioè per venire incontro alle necessità economiche della ex-moglie, ma non c’era nessun provvedimento di addebito della separazione da parte del Tribunale.
Dopo poco tempo, le condizioni economiche dell’ex-marito subivano un drastico peggioramento, egli veniva licenziato dal posto di lavoro a seguito della chiusura aziendale e si ritrovava ad avere come unico reddito solo dell’indennità NASPI, con un’entrata mensile in progressiva diminuzione come previsto dalla legge; tuttavia, avendo egli l’affitto dell’appartamento da pagare, le spese condominiali e le utenze domestiche, l’ex-marito risultava appena in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita.
Egli, quindi, alcuni mesi versava alla ex-moglie i pochi euro che poteva permettersi e altri mesi non versava nulla.
Tutte le difficoltà economiche dell’ex-marito erano ben note alla ex-moglie perché più volte comunicate ma, ciononostante, la signora notificava all’ex-marito prima l’atto di precetto e poi l’atto di pignoramento presso terzi, ossia presso l’Inps, per vedersi accreditare direttamente la Naspi dell’ex-marito.
La soluzione
A questo punto, l’ex-marito rispondeva per le vie legali al ricorso della ex-moglie e contemporaneamente, presentava egli stesso un secondo ricorso per la modifica delle condizioni di separazione chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento della ex-moglie.
Il Tribunale di Brescia, investito della questione, non ha avuto dubbi sul fatto che l’ex-marito non si stava sottraendo al versamento dell’assegno di mantenimento, ma stava versando solo ciò che in quel momento gli era possibile a causa della pacifica riduzione del reddito percepito.
In corso di causa, infatti, avevamo documentato tutti i bonifici fatti dall’ex-marito in modo costante, anche se di importo notevolmente ridotto rispetto a quanto pattuito poiché disoccupato.
Il Tribunale ha verificato che la condizione di disoccupazione era da ritenersi pacifica, che l’ex-marito avrebbe beneficiato della Naspi solo per un periodo di tempo limitato e che quindi egli si trovava nell’impossibilità oggettiva di corrispondere quanto stabilito in sede di separazione.
Per il Tribunale il comportamento dell’ex-marito non poteva essere considerato inadempiente al punto da poter concedere l’ordine di pagamento diretto all’Inps perché egli stava continuando a versare ciò che era nelle sue possibilità economiche.
Il Tribunale, infine, ha ritenuto corretta la richiesta di modifica delle condizioni di separazione avanzata dall’ex-marito per togliere l’assegno di mantenimento alla ex-moglie.
Il comportamento della ex-moglie, la quale non ha voluto sentire ragioni di fronte alle difficoltà economiche (tutte documentate) dell’ex-marito, notificandogli tutta una serie di atti giudiziari, è stato censurato dal Tribunale di Brescia tanto che la signora è stata condannata a pagare le spese legali del giudizio a favore dell’ex-marito.
Avv. Alessia Pozzati
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