La circolare n. 19/2022 dell’Inps “La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite anche se separato senza diritto all’assegno alimentare”

Con la circolare n. 19/2022 l’INPS ha chiarito che la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato “con addebito” ossia per propria colpa, anche se in sede di separazione o divorzio non gli è stato riconosciuto il diritto agli alimenti.

L’INPS, infatti, ritiene che il diritto alla pensione del coniuge superstite sia dimostrato per il sol fatto dell’esistenza del rapporto coniugale con l’ex coniuge defunto, ma veniamo con ordine.

La separazione con addebito

È bene sottolineare che quando si parla di separazione con addebito si fa riferimento all’ipotesi in cui il giudice ha riconosciuto fondate le ragioni che hanno portato uno dei due coniugi a chiedere la separazione, ritenendo l’altro responsabile (e quindi colpevole) della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, al punto da avere determinato la causa della separazione. L’esempio classico è rappresentato dal tradimento che provoca la crisi coniugale e porta le parti alla separazione; oppure se uno dei coniugi ha posto in essere atti che danneggiano i figli o in pregiudizio degli interessi della famiglia.

Quando invece si parla di diritto di pensione ai superstiti, invece, si fa riferimento alla pensione erogata ai familiari del titolare di pensione o dell’assicurato, nel caso di decesso di quest’ultimo. In linea generale, i soggetti beneficiari della pensione di reversibilità sono:

  • il coniuge superstite, anche se separato;
  • il coniuge divorziato a condizione che i figli alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
  • i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del soggetto alla data della sua morte.

Con queste affermazioni l’Inps cambia il precedente orientamento con il quale, invece, aveva ritenuto non sussistere il diritto alla pensione di reversibilità in caso di separazione per colpa senza assegno alimentare.

Il riconoscimento della pensione in favore del coniuge superstite spetta, pertanto, a prescindere: ai fini della pensione di reversibilità non sussiste alcuna differenza di trattamento tra il coniuge separato con addebito (o per colpa) e il coniuge superstite senza addebito.  Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa e senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite.  

Dal lato pratico, ciò significa che le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare, nonché quelle pendenti alla predetta data, devono essere ridefinite in base a questi nuovi aggiornati criteri; inoltre, devono, altresì, essere riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande respinte, sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Avv. Alessia Pozzati

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