Attenzione! Scade il 1° gennaio 2023!

Dal 1° gennaio 2021, ogni Stato membro dell’UE è tenuto a versare un contributo annuale al bilancio dell’UE pari a 0,80 €/kg di rifiuti di plastica non riciclati. La Spagna rifinanzierà questo contributo su base nazionale attraverso una nuova tassa sulla plastica entro il 1° gennaio 2023 (importo della tassa: 0,45 €/kg).

La nuova tassa sulla plastica spagnola sarà imposta su ogni flusso di merci in Spagna. La Plastic Tax spagnola è configurata in modo simile a quella approvata in Italia, che entrerà in vigore anch’essa il 1° gennaio 2023.

La quantità di plastica non riciclata inclusa negli imballaggi non riutilizzabili sarà soggetta all’imposta sulla plastica. Tutti gli imballaggi, in particolare quelli per la vendita e il trasporto, relativi a un bene fornito saranno soggetti a questa tassa.

Quali sono i termini e i principi più importanti dell’imposta sulla plastica in Spagna?

Vediamoli con ordine:

Imballaggio: Secondo l’imposta spagnola, per imballaggio si intende “qualsiasi prodotto destinato a racchiudere, proteggere, maneggiare, distribuire o presentare qualsiasi bene”. Tutti gli imballaggi in relazione alla merce in questione sono tassabili, ovvero sia gli imballaggi primari (ad es. la bottiglia di plastica che racchiude un liquido) sia gli imballaggi secondari della merce (ad es. il film che impacchetta le classiche 6 bottiglie).

Gli imballaggi non destinati alla vendita ai clienti (in particolare ad es. gli imballaggi da trasporto utilizzati per trasportare la merce al nostro magazzino) non devono essere inclusi.

Va specificato che l’oggetto dell’imposta è limitato agli imballaggi non riutilizzabili, cioè quelli destinati a un unico uso. Gli imballaggi riutilizzabili non rientrano quindi nell’ambito di applicazione della tassa sulla plastica spagnola e non sono quindi rilevanti.

– Plastica: Secondo la nuova imposta, viene definita come un materiale costituito da un polimero ai sensi dell’art. 3 n. 5 del “RE”. 3 n. 5 del “Regolamento REACH” (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può fungere da ingrediente principale dei prodotti finali. I polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente sono esclusi, cioè non sono considerati plastica. Anche le vernici, gli inchiostri e gli adesivi, che sono materiali polimerici, non sono definiti “plastica”.

Plastica inclusa nell’imballaggio: Si deve indicare se la plastica, che rientra nel campo di applicazione dell’imposta, è inclusa nell’imballaggio non riutilizzabile del rispettivo bene.

Quantità totale: Si deve indicare la quantità di plastica inclusa nell’imballaggio non riutilizzabile del bene deve essere indicata in grammi.

Quantità totale di quella riciclata: Si deve indicare la quantità riciclata, inclusa nell’imballaggio non riutilizzabile del bene, deve essere indicata in grammi.

La quantità di plastica riciclata rimane non tassabile. Tuttavia, per usufruire della non tassazione, è necessario un certificato ufficiale sulla quantità di plastica riciclata.

Certificato sulla quantità di plastica riciclata: la quantità riciclata inclusa negli imballaggi non riutilizzabili, non è tassabile. Per usufruire della non tassazione, tuttavia, è necessario un certificato. Tale certificato deve essere rilasciato da un ente ufficiale debitamente accreditato dall’ENAC. Questo certificato ha lo scopo di verificare le informazioni relative alla quantità riciclata.

Per garantire una corretta tassazione della tassa, in via transitoria, nei 12 mesi successivi all’implementazione della tassa e cioè fino al 31 dicembre 2023, la quantità di plastica riciclata può essere dimostrata anche attraverso una cosiddetta “dichiarazione di responsabilità” che deve essere firmata dal produttore e sotto la propria responsabilità.

Avv. Alessia Pozzati

Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta è vietata.

Tags:

Comments are closed