Come agisce la Legge quando si parla di affido di minori in caso di separazione?

Quando si parla di affido dei figli nei casi di separazione personale, la regola generale è sempre una: si applica l’affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso uno dei due.

A riprova di ciò, infatti, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che i provvedimenti che dispongono l’affidamento esclusivo devono essere specificamente motivati dal giudice sia sotto il profilo del “pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso” sia anche “all’idoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore” (fra le altre, Cass. Civile N. 27/2017 e Cass. N. 29999/2020).

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Inoltre, con questa sentenza la Corte ha chiarito che il pregiudizio per il minore è facilmente riscontrabile in tutte quelle situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori: si pensi, ad esempio alle condotte fuorvianti o lesive della tranquillità dei figli. Tuttavia, la Corte non ha ritenuto idonea la sola conflittualità fra figlio – genitore o fra genitori, non essendo questa sufficiente ad annullare il diritto alla bigenitorialità per il minore, né il dovere di responsabilità genitoriale in capo al genitore (cfr. Cass. Civ. N. 27/2017 e Cass. N. 29999/2020).

Ed è proprio nell’ottica della tutela del minore che va inquadrato l’istituto dell’affidamento esclusivo rafforzato dell’art. 337 quater Codice Civile.

IL CASO

A seguito di ricorso per separazione giudiziale presentato dall’Avv. Alessia Pozzati, la madre chiedeva l’affido esclusivo dei due figli minori per l’assenza morale e materiale del padre.

I servizi sociali incaricati di svolgere approfondito monitoraggio sul nucleo familiare davano conto di come entrambi i minori vivessero il padre come “figura assente”, di non volerlo incontrare e, sostanzialmente, di non sentire l’esigenza della sua vicinanza, essendo soddisfatti della loro vita nella quale la madre rappresenta l’unica figura genitoriale di riferimento.

Neppure in pendenza di procedimento, davanti al Tribunale, il padre rispettava il calendario degli incontri concordato in udienza con la madre, disattendendo le legittime aspettative dei minori, anche a fronte dell’ampia disponibilità manifestata dalla madre per favorire il rapporto tra il padre e i ragazzi.

Il padre risultava inoltre inadempiente anche rispetto all’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli che risultavano interamente a carico della madre per ogni esigenza.

Sulla base di quanto dimostrato in corso di causa i minori a seguito della separazione di fatto tra i genitori avevano incontrato il padre solo in rare occasioni, per poche ore, senza mai pernottare presso la sua abitazione, senza mai trascorrere periodi di vacanza con lui, intrattenendo con lo stesso un rapporto limitato all’occasionale scambio di messaggi telefonici e di rare telefonate (compleanni, vacanze, Natale, ecc… nulla) perciò, il Tribunale di Brescia riteneva l’affido condiviso pregiudizievole per i minori, integrando soluzione non confacente al loro benessere e alla loro crescita.

Nella sentenza del Tribunale si legge:

Si impone, quindi, nel caso in esame, la deroga alla regola generale della bigenitorialità, reputandosi maggiormente tutelante per i minori l’affido in via esclusiva alla madre nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all’idoneità a svolgere la funzione genitoriale.”

A seguito di ciò, in data 01.03.2022 il Tribunale di Brescia ha disposto il c.d. affido super-esclusivo a favore della madre, anche per quanto riguarda tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli. Ciò significa il diritto per la madre (e la nostra vittoria) di adottare tutte le decisioni riguardanti i figli senza la consultazione e senza il consenso dell’altro genitore.

Avv. Alessia Pozzati

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